Indennizzo diretto

Indennizzo diretto

Per i sinistri accaduti dal 1° Febbraio 2007 è operante la legge sull’indennizzo diretto
 ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. 254 del
 18 Luglio 2006.

L’indennizzo diretto è la nuova procedura di risarcimento che, in caso di incidente
 stradale, consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili in parte) di essere
 risarciti dalla propria Compagnia di Assicurazioni.

Qual’è la differenza tra indennizzo diretto e procedura ordinaria?

L’indennizzo diretto è applicabile solo in caso di scontro fra due veicoli a motore, identificati, assicurati RCA ed immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Quali danni vengono risarciti?

Vengono risarciti i danni al veicolo e quelli eventualmente connessi al suo utilizzo, alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e le lesioni di lieve entità (fino al 9% di invalidità) subite dal conducente.

Cosa deve fare il danneggiato?

Il danneggiato deve denunciare alla propria Compagnia il sinistro anche in caso di torto utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente. In caso di ragione totale o parziale, la richiesta danni va formulata sempre alla propria Compagnia.

Quando non è applicabile l’indennizzo diretto?

L’indennizzo diretto non è applicabile se il sinistro coinvolge:

• Più di due veicoli
• Non c’è stata collisione fra i due veicoli
• Ciclomotori non muniti della nuova targa (D.P.R. 6 Marzo 2006 n.153)
• Urto con cose trasportate da altro veicolo
• Per gli incidenti avvenuti all’estero o con vetture assicurate o immatricolate all’estero
• Macchine agricole o veicoli privi di targa
• Un terzo veicolo responsabile anche solo parzialmente
• Urti contro rimorchi non agganciati alla motrice
• Nel caso in cui risultino lesioni gravi (superiori al 9% di invalidità permanente) al conducente

In caso di lesioni gravi alla persona del conducente la procedura di indennizzo diretto può comunque applicarsi al rimborso per i danni alle cose trasportate ed al veicolo mentre per il danno fisico è necessario rivolgersi alla Compagnia del veicolo responsabile.